La contestuale violazione di più disposizioni derivante dall’intervento abusivo costituisce indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto.

Cassazione penale sez. III, 24/03/2022, n.16979.

La contestuale violazione di più disposizioni derivante dall’intervento abusivo costituisce indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto.

Si segnala il deposito delle motivazioni della sentenza n. 16979 del 24/03/2022, con cui la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha statuito come, nell’ambito di reati edilizi, la contestuale violazione di più disposizioni venga a costituire indice sintomatico della non applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. .

Tale disposizione normativa, nella sua originaria formulazione, escludeva la punibilità dei “reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena […] quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”, giova, tuttavia, rilevare come il testo del primo comma del citato articolo sia stato recentemente modificato con la sostituzione delle parole «minimo a due anni» alle parole «massimo a cinque anni» e con l’inserimento delle parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,»  dopo le parole: «primo comma” dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Si sottolinea, per completezza, come l’entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, come aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge, risulti posticipata al 30 dicembre 2022.

Ciò premesso, mette conto evidenziare, in via generale, come tale causa di esclusione della punibilità che, peraltro, risulta ispirata dall’istituto dell’irrilevanza del fatto del diritto penale minorile (art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988) e dalla causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto prevista per i reati di competenza del giudice di pace dall’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, abbia una funzione precipuamente deflattiva in relazione a reati bagatellari.

Come già parzialmente anticipato, i requisiti di sussistenza della causa di non punibilità de quo riguardano sia limiti di pena specificamente previsti (l’applicabilità dell’istituto, infatti, è limitata a quei reati per i quali è ora prevista la pena detentiva come non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), sia le caratteristiche che l’offesa al bene giuridico tutelato deve avere per essere considerata tenue.

In particolare, la disposizione citata statuisce come la particolare tenuità dell’offesa sia necessariamente da parametrarsi in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo prodotto, da valutarsi, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, c.p.p., anche in considerazione della condotta susseguente al reato qualora il comportamento risulti non abituale e, altresì, qualora, non ricorrano alcune circostanze aggravanti.

Nel caso affrontato nella pronuncia in esame, il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado in relazione ai reati di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire e in assenza di autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile e della presentazione dei calcoli di stabilità. Interposto ricorso per Cassazione, la difesa contestava l’erroneità della pronuncia anche in punto di mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p..

La Suprema Corte, nel rigettare la tesi difensiva, affermava conseguentemente il principio secondo cui la contestuale violazione di più disposizioni deve essere considerata quale indice sintomatico della non applicabilità della causa di non punibilità in esame, giustificando tale assunto sulla base della protrazione nel tempo degli interventi abusivi nonché evidenziando come debba essere ritenuta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità la “contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)”.

Dichiarata l’inammissibilità delle censure proposte, la Suprema Corte ribadiva la necessità di una accorta e specifica valutazione degli elementi da cui desumere la particolare tenuità,  richiamandosi all’insegnamento di legittimità espresso nella sentenza n. 47039 dell’8 ottobre 2015 della Terza Sezione, secondo cui “in tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell’alveo del comportamento abituale che preclude l’applicazione di cui all’art. 131-bis c.p., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell’offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza”.

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