“Pornografia domestica”: al vaglio delle Sezioni Unite l’art. 600 ter c.p.

“Pornografia domestica”: al vaglio delle Sezioni Unite l’art. 600 ter c.p.

Di recente è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p.. risulti escluso nell’ipotesi in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne”.

Preme precisare fin da ora cosa si intenda per materiale pedo-pornografico: partendo dal presupposto che non vi è una nozione standard del concetto, possiamo intanto risalire alla nozione suggerita dallo “Schema di delega legislativa” del 1992 secondo cui la nozione di pornografia si fonda su ogni oggetto od ogni spettacolo o parte di esso “consistente essenzialmente in manifestazioni o sollecitazioni dell’istinto sessuale espresso con la riproduzione, con la rappresentazione o con l’esibizione di organi genitali”.

La giurisprudenza, invece, si attesta demandando, di volta in volta, al Giudice un suo prudente apprezzamento affermando che “Il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore, costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici” (Cassazione Penale, Sez. III, n. 38651/2017).

L’ampia discrezionalità lasciata all’interprete ed al Giudice induce la giurisprudenza a ritenere, peraltro, che il carattere pedo-pornografico di un contenuto non presupponga necessariamente un’interazione consapevole tra l’autore della condotta e il minore rappresentato, ma sia individuabile anche nella rappresentazione di movimenti attraverso i quali il minore assume, seppure involontariamente, posizioni che si traducono in atteggiamenti lascivi (così Cassazione Penale, Sez. III, n. 29563/2020).

Quid iuris nell’ipotesi in cui, invece, il materiale pedopornografico sia prodotto con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva? (Cassazione penale, Sez. III, 22.4-1.7.2021, n. 25334).

Ebbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa nel senso di ritenere che 

Nel rispetto della volontà individuale del minore [che abbia comunque compiuto gli anni 14, ndr] con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipanti all’atto. 


Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati
” (ALLEGATO INFORMAZIONE PROVVISORIA SEZIONI UNITE 18/2021).

Riassumendo, dunque, è possibile affermare che potrà non incorrere nella fattispecie penalmente rilevante di cui trattasi il soggetto che, in ambito privato, ove sia coinvolto anche un minorenne (che abbia, almeno, compiuto gli anni 14) e con il valido consenso di tutti i partecipanti agli atti sessuali, produca/realizzi materiale pedo-pornografico (esempio scambio foto/video whatsapp o via telefono) a fronte di libera scelta e valido consenso prestato dai partecipanti tutti e sempre che detto materiale sia destinato ad uso esclusivo privato dei partecipanti agli atti sessuali.

Al di fuori di questi stringenti parametri, volti alla tutela della libertà sessuale e della sfera privata del minore, la diffusione delle immagini pedo-pornografiche integrerà la fattispecie ex art. 600 ter comma 1 c.p.. Le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter c.p. potrebbero ricorrere, invece, la condotta di diffusione o di offerta del materiale pedopornografico sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati.

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