Falso profilo social: è sostituzione di persona art. 494 c.p

Falso profilo social:

È recente la sentenza del Tribunale di Trieste n. 681/2021 che afferma il seguente principio: commette reato di sostituzione di persona chi crea una falsa scheda personale (falso profilo social), utilizzando nella sua immagine profilo la foto di altro soggetto per indurre in errore la persona contattata attraverso i social network (Tribunale di Trieste sentenza 24 maggio 2021, n. 681).

Il delitto di sostituzione di persona è disciplinato all’art. 494 c.p. e prevede che
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Il Tribunale friulano individua la sussistenza del reato in analisi allorquando l’autore crei un falso profilo social, usufruendo dei servizi offerti dal web usando false connotazioni (nel caso di specie foto altrui) procurandosi in tal modo dei vantaggi, nel caso concreto consistenti nell’intrattenimento di rapporti con un’altra persona derivanti proprio dall’attribuzione a sé di una diversa identità.

Da evidenziare che con il concetto di “vantaggio” si intende non necessariamente un vantaggio economico (così come il danno arrecato alla vittima non deve essere necessariamente economico e/o ingiusto), ben potendo la condotta dell’autore del reato essere finalizzata ad uno scopo lecito come, per l’appunto, l’intrattenimento. 

Costante, sul punto, la Cassazione che con giurisprudenza consolidata (le prime pronunce risalgono infatti agli anni ’60 del secolo scorso – Cass. pen. sez. V, sentenza n. 340 del 17/02/1967; in anni più recenti, Cass. pen. sez. V, sentenza n. 41012 del 26/05/2014) esclude la rilevanza del carattere patrimoniale del vantaggio, potendo quest’ultimo riguardare qualsivoglia aspetto personale o della vita di relazione, compresi risvolti – come nel caso all’attenzione dal giudice triestino – di natura sessuale (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 1295 del 11/10/1968), sempre che la condotta materiale sia strumento finalizzata al conseguimento dello scopo.

Quale reato pacificamente definito “a forma libera” per la varietà di condotte possibili dalla falsa attribuzione della qualità di rappresentante di una ditta commerciale (Cass. pen. sez. V, sentenza n. 9768 del 22/05/1985), alla falsa attribuzione della qualità di dipendente di un’associazione di servizio (Cass. pen. sez. V, sentenza n. 8670 del 11/12/2003), alla falsa attribuzione della qualità di incaricata di una associazione di quartiere per la redazione di un questionario (Cass. pen. sez. V, sentenza n. 35027 del 17/05/2016), all’esposizione e utilizzo di contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona Cass. pen. sez. II, sentenza n. 4490 del 18/01/2012,), l’avvento dei social network (Facebook, Instagram, app per incontri) e della c.d. “identità digitale” hanno certamente comportato un proliferare di possibili condotte integranti il delitto in esame.

Plurime sono oggi nell’era digitale, e certamente destinate ad aumentare parallelamente all’evoluzione digitale, le forme di falso profilo social che si ricollegano al mondo del web e dei social: solo a titolo esemplificativo, si va dai noti casi riusciti, o solo tentati, di phishing effettuati tramite invio di email o altra messaggistica, alle violazioni di account di piattaforme di commercio per commettere truffe mediante accesso ad un account esistente con l’acquisizione abusiva di credenziali informatiche della vittima, in altri casi mediante creazione di un nuovi account a nome di persone esistenti inconsapevoli dei fatti, utilizzando dati veri o falsi (in tutto o in parte).

Ancora, i fenomeni cd. off-line, come il trashing (l’abuso, commesso ai danni di detentori di bancomat o carte di credito, che consiste nell’uso dei dati carpiti illegalmente da ricevute o estratti conto buttati via dai titolari) o lo shouldersurfing (tecnica di ingegneria sociale usata per ottenere informazioni come codici PIN, password ed altri dati confidenziali osservando la vittima standole alle spalle).

Tutte ipotesi, queste, che la giurisprudenza tende a far rientrare nel paradigma di cui all’art. 494 c.p..

La sentenza del tribunale di Trieste in analisi si colloca, pertanto, nell’ampia e consolidata direttrice tracciata dalla giurisprudenza della Cassazione, che proprio in tema di creazione di falso profilo social ha ritenuto integrato il delitto di sostituzione di persona nel caso di chi crea ed utilizza un profilo sui social network, servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso (Cass. pen. sez. V, sentenza n. 22049 del 06/07/2020,).

Segnaliamo, inoltre, altra recentissima pronuncia (Cass. pen. sez. V, sentenza n. 12062 del 05/02/2021) in cui la Corte è giunta ad affermare che l’utilizzo dell’immagine di una persona ignara e non consenziente per la creazione di un altrui falso profilo “social” configura un concorso formale tra il reato di sostituzione di persona e quello di trattamento illecito di dati personali, in ragione della diversa oggettività giuridica delle fattispecie, tutelando le fattispecie beni giuridici differenti (fede pubblica, il primo, riservatezza, il secondo).

Se è assodato che l’immagine fotografica rientri tra i segni distintivi della persona (Cass. pen. sez. V, sentenza n. 25774 del 23/04/2014, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 494c.p. la condotta di colui che crea ed utilizza un “falso profilo social”, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole), nelle più recenti pronunce si individua altresì quale segno distintivo il cd. Nickname o Alias (Cass. pen. sez. V, 28 novembre 2012, n. 18826).

È possibile affermare che l’elenco delle molte espressioni del delitto in esame connesse all’evoluzione digitale sia destinato ad aumentare parallelamente all’evolversi della tecnologia e alle diverse e nuove forme di “manifestazione” e “attestazione” della identità personale.

Venendo all’attualità e alla dimensione emergenziale in cui ci troviamo, è verosimile che anche l’ipotesi di chi utilizzi un altrui green pass mostrando il cd. QRcode di altra persona integri, invero, il delitto di cui all’art. 494 c.p.

iscriviti alla nostra newsletter

TOP NEWS

Notizie recenti