Evitare la decadenza dall’impugnazione giudiziaria del trasferimento (e del licenziamento)

La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 212 del 14.10.2020 dopo che il tribunale di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento al caso di un lavoratore che, contro il trasferimento disposto dal datore di lavoro nella sede di un’altra regione, aveva proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., senza promuovere anche il giudizio di merito previsto per impedire la decadenza dall’impugnazione.

Al riguardo trova applicazione l’art. 6 della legge 604/1966 sui licenziamenti (estesa anche ai trasferimenti) che nella vigente formulazione impone, a pena di decadenza, dapprima l’impugnazione stragiudiziale dell’atto datoriale entro il termine di sessanta giorni e quindi, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione, la proposizione del ricorso avanti al Giudice del lavoro o, in alternativa, la promozione di una procedura conciliativa o arbitrale.  La norma, viceversa, non prevede espressamente che la seconda decadenza sia impedita dalla proposizione di un ricorso cautelare d’urgenza.

La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza e per irragionevolezza dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 604/1966, nella parte in cui “…non prevede che l’impugnazione stragiudiziale è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.”.

Ciò in ragione del fatto che la finalità perseguita dal legislatore con la norma indicata (ossia quella di accelerare l’emersione dell’eventuale contenzioso nelle ipotesi di trasferimento, licenziamento e in una serie di altri atti negoziali riguardanti il rapporto di lavoro) viene assicurata anche dalla proposizione del ricorso cautelare d’urgenza.

Né l’emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam hanno, sul piano degli effetti, una definitività “condizionata” alla mancata introduzione del giudizio di merito.  Invero, ha chiarito la Consulta, una volta definita la vicenda cautelare ben può il datore di lavoro assumere l’iniziativa per far venir meno ogni incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere – ove ne residui alcuna – promuovendo egli stesso il giudizio di merito.

 

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