Trasporto di denaro al seguito: mancata dichiarazione e prescrizione

Talvolta, un soggetto può trovarsi a dover giustificare la detenzione in Italia di denaro contante fornendo la prova di aver prelevato tale denaro da conti esteri o comunque trasportandolo in Italia da depositi esteri. Si pensi, ad esempio, alle situazioni in cui si debbano regolarizzare dei conti detenuti in altri paesi che non sono mai stati dichiarati al fisco italiano, alle dichiarazioni sull’impiego dei contanti prelevati dai conti regolarizzati tramite le procedure di voluntary disclosure del 2015 o del 2017, agli accertamenti nati dai vari leaks o fuoriuscite di informazioni da istituti finanziari e simili (in ordine sparso: lista Pessina, lista Credit Suisse, Panama Papers, ecc.).

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 del d.lgs. 195/2008, chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante (e strumenti al portatore: art. 1) di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. L’obbligo vige altresì per i trasferimenti effettuati tramite plico postale o equivalenti (co. 3).

L’art. 9 del d.lgs. 195/2008 prevede pesanti sanzioni amministrative nel caso di mancata dichiarazione del denaro al seguito: fino al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di  trasferire. Per quanto riguarda la disciplina accessoria, basti sapere che gli organi deputati all’accertamento sono la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e sono previste particolari forme di scambio informazioni con gli altri Stati membri e Paesi terzi, nonché di coordinamento interno con l’Unità di informazione finanziaria (UIF), anche ai fini di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML).

Dichiarazione sostitutiva e data di commissione della violazione

Orbene, cosa accade se la movimentazione transfrontaliera di denaro emerge solamente a seguito di una dichiarazione del soggetto che detiene attualmente il contante in Italia? 

La questione va affrontata coordinando la disciplina del decreto legislativo 195/2008 con il testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al d.P.R. 148/1988 e con la disciplina generale delle sanzioni amministrative (regio decreto n. 689 del 1981).

In primo luogo, si noti che l’elemento soggettivo non ha rilievo in questo tipo di sanzioni: salva la capacità di intendere e di volere o l’errore sul fatto, «ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» (artt. 2 e 3 del R.D. 689/1981).

Posto che si tratta di una responsabilità meramente oggettiva per avere oltrepassato la frontiera una somma di denaro superiore a euro 10.000 senza effettuare la prescritta dichiarazione, l’unica discriminante per capire se il fatto è punibile anche in mancanza della contestazione immediata da parte dei funzionari doganali o dei militari, diventa il dato temporale della dichiarazione sostitutiva effettuata.

In particolare, nella disciplina sanzionatoria valutaria vengono in rilievo i) dei termini procedimentali e ii) dei termini sostanziali.

(i) Il procedimento sanzionatorio, a sua volta, è distinto in:

  • una fase di accertamento della violazione, cioè di acquisizione e valutazione dei dati e delle informazioni afferenti gli elementi dell’illecito (mancanza o inesattezza della dichiarazione, autore del fatto, importo del trasferimento, data, ecc.);
  • e una fase di irrogazione della sanzione, che può essere preceduta da una difesa in contraddittorio con l’amministrazione e si concretizza nell’emanazione di un decreto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (tramite gli uffici delegati sul territorio).

 

La fase di accertamento si conclude con un atto di contestazione della violazione (che può essere immediata o, come nel caso in esame, successiva al momento del fatto), a seguito del quale l’incolpato può decidere di pagare la sanzione in misura ridotta (c.d. oblazione). In caso contrario, entro 180 giorni dalla predetta contestazione della violazione, deve essere notificato il decreto di irrogazione della sanzione all’autore della violazione (o ai responsabili in solido).

Nel caso il decreto sanzionatorio venga notificato oltre tali 180 giorni, l’obbligazione al pagamento delle somme dovute per la violazione contestata si estingue per effetto del suddetto termine procedimentale (art. 8, d.lgs. 195/2008).

(ii) Inoltre, per effetto del termine sostanziale di prescrizione, la contestazione della violazione valutaria, deve intervenire entro e non oltre cinque anni dal giorno di commissione del fatto, a pena di decadenza dello stesso potere sanzionatorio (art. 24, d.P.R. 148/1988).

In altre parole, salva l’interruzione del termine di prescrizione per effetto della notifica dell’atto di contestazione o del decreto di irrogazione della sanzione, oppure la sospensione del termine (solitamente per effetto di norme di legge oppure nella pendenza del contraddittorio con l’Amministrazione), la violazione valutaria non è più punibile decorsi cinque anni dalla data del transito in frontiera con denaro non dichiarato al seguito.

Responsabilità solidale nella sanzione

Da ultimo, siccome nella fattispecie non è infrequente il ricorso a soggetti terzi come materiali esecutori del trasferimento, se non sono addirittura le banche estere a mettere a disposizione i cosiddetti “spalloni”, si ricorda che la violazione valutaria è punibile anche quando materialmente commessa da altri nell’interesse del dichiarante.

Infatti, «il proprietario della cosa che servì o fu destinata  a  commettere la violazione […] è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento  della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata  utilizzata contro la sua volontà» (art. 6 co. 1, R.D. 689/1981); allo stesso modo sono solidalmente obbligati i soggetti che esercitano autorità, direzione o vigilanza sull’esecutore materiale incapace (co. 2) ovvero imprenditori, persone giuridiche o enti per i propri rappresentanti e dipendenti (co. 3).

In questo senso, la dichiarazione sostitutiva effettuata dal titolare del denaro con espressa menzione della modalità di trasferimento tramite spalloni, soprattutto se ignoti, è assolutamente auto indiziante e idonea all’irrogazione della sanzione nei confronti del dichiarante.

Profili penali

Infine, non si può non menzionare l’elevata criticità dell’esame dei profili penali della fattispecie – particolarmente con riferimento alla disciplina antiriciclaggio (e autoriciclaggio) – anche nel caso di reati presupposto prescritti o non perseguiti. Particolarmente nel frequente caso in cui le giacenze estere siano state costituite con redditi sottratti al fisco, infatti, è necessario prendere precisa contezza della mancata integrazione delle soglie di punibilità delle diverse fattispecie di reato di evasione fiscale di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Ciò evidentemente vale anche – e soprattutto – per i professionisti che assistono il dichiarante, che possono essere tenuti a effettuare le segnalazioni del caso alle autorità pubbliche competenti.

In conclusione, si noti che la stessa dichiarazione sostitutiva è assistita da rilevanti sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false o reticenti. Tecnicamente si tratta, infatti, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su fatti a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47 co. 1 del d.P.R. 445/2001).

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